(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 62 del 15 luglio 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 e' aggiunto il seguente: "4. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, cosi' come modificato dalla legge regionale 11 maggio 1987, n. 12, si applicano alle domande presentate all'Agenzia regionale del lavoro entro la data di entrata in vigore della presente legge". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 13 luglio 1992 TURELLO