(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della regione Friuli-Venezia Giulia n. 62 del 15 luglio 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Dopo il comma  3  dell'articolo  13  della  legge  regionale  7
febbraio 1992, n. 7 e' aggiunto il seguente:
    "4. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 7
agosto  1985,  n.  32, cosi' come modificato dalla legge regionale 11
maggio 1987, n. 12, si applicano alle domande presentate  all'Agenzia
regionale  del  lavoro  entro  la  data  di  entrata  in vigore della
presente legge".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
    Trieste, 13 luglio 1992
 
                               TURELLO